Equa Riparazione

L'eccessiva durata dei processi - assistenza e risarcimento

La Legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge "Pinto") riconosce ai soggetti che subiscono danni di natura patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo (civile, penale ed amministrativo) il diritto di richiedere un'equa riparazione in applicazione dell'art. 6, par. 1, Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU).
Per interpretazione giurisprudenziale ed in seguito all'entrata in vigore delle modifiche del 2012 alla Legge Pinto, la durata del processo va considerata irragionevole, salvo diverse specifiche valutazioni, allorché essa si estenda oltre i tre anni per il primo grado, due anni per il grado d'appello ed un anno per il giudizio in Cassazione.
La domanda viene proposta mediante ricorso avanti alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del procedimento eccezionalmente duraturo.
La Corte d'Appello deve pronunciarsi entro 4 mesi e, laddove sia considerata fondata la domanda e così accertata l'irragionevole durata del processo, l'equa riparazione del danno non patrimoniale viene generalmente liquidata in via equitativa in una somma compresa tra € 500,00 ed € 1.500,00 per ciascun anno eccedente la durata ragionevole del processo.